l'ABC
ABCLe preoccupazioni sorte in merito alla capacità del Sistema Previdenziale italiano di garantire in futuro pensioni adeguate al tenore di vita dei contribuenti hanno reso indispensabile affiancare alla Previdenza obbligatoria altre forme previdenziali: sono formule che vanno ad integrarsi tra loro per tutelare il lavoratore durante gli anni post-lavorativi. Il problema di una adeguata copertura pensionistica riguarda soprattutto i più giovani, per i quali il rapporto fra prima prestazione pensionistica e ultimo stipendio (denominato tasso di sostituzione) non sarà paragonabile a quello di chi va in pensione oggi. Per sopperire a questa esigenza e garantire ai lavoratori una più elevata copertura previdenziale, è entrata in vigore nel 2007 una riforma che si pone l’obiettivo, attraverso l’uso del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), d’incrementare le adesioni dei lavoratori dipendenti alle forme di previdenza complementare. In particolare, la nuova riforma offre ai lavoratori la possibilità di scegliere se destinare parzialmente o interamente il proprio TFR ai fondi pensione o se lasciarlo in azienda. In termini molto generali si può dire che la riforma interessa innanzitutto i lavoratori subordinati, in quanto dotati di TFR. Tuttavia, gli strumenti di previdenza complementare sono rivolti a qualunque soggetto, lavoratore e non, e obiettivo specifico della riforma è rendere maggiormente accessibile a tutti il loro uso. La Riforma riguarda unicamente il TFR maturando, vale a dire quello che verrà accantonato dai lavoratori dipendenti a partire dal 1 gennaio 2007. La Riforma non riguarda invece il TFR maturato, che rimane a disposizione di aziende e lavoratori nelle modalità già in atto. Chi avesse ormai destinato il proprio TFR verso forme previdenziali integrative, potrà mantenere invariate le scelte già effettuate. Se il TFR maturando, o parte di esso, viene lasciato in azienda (e questo avviene unicamente in caso di scelta esplicita da parte del dipendente), tale scelta sarà in ogni momento reversibile, ovvero il lavoratore potrà decidere in futuro di destinare tale quota a forme pensionistiche complementari. Al contrario, il lavoratore non potrà decidere di riportare il TFR in azienda, dopo averlo destinato a forme previdenziali integrative. Il lavoratore che sceglie di mantenere il proprio TFR in azienda, potrà in futuro modificare la propria decisione. Chi, al contrario, scegliesse di trasferire la liquidazione maturanda a una qualche forma di previdenza complementare, non avrà più (salvo alcune eccezioni) la possibilità di riportarla in azienda. Nella situazione appena citata, il fondo pensione scelto potrà essere cambiato solo in base alle regole dettate dalla previdenza complementare. I Fondi pensione sono strumenti di raccolta e investimento del risparmio con finalità previdenziali basati su un meccanismo, detto di capitalizzazione, che implica l’investimento di queste risorse economiche nei mercati finanziari. Ciò significa che, quanto prima i lavoratori decidono di aderire ai fondi pensione, tanto maggiore sarà la possibilità di ottenere, grazie ai rendimenti degli stessi, una pensione più elevata. IL SISTEMA PREVIDENZIALEL’attuale configurazione del Sistema Previdenziale italiano si basa su 3 Pilastri: I Pilastro - la Previdenza pubblica, finanziata obbligatoriamente da contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro ed erogata dagli enti pubblici (ad esempio, INPS, INPDAP, ENPALS, etc). II Pilastro - la Previdenza Integrativa o Complementare, costituita dai Fondi Pensione ad adesione collettiva (Fondi chiusi e aperti ad adesione collettiva). III Pilastro - le forme di risparmio individuali, comprendenti sia i PIP (ossia i Piani individuali pensionistici) che sono forme gestite dalle assicurazioni, sia le adesioni individuali ai fondi aperti. I sistemi di finanziamento dei trattamenti previdenziali sono meccanismi che regolano il funzionamento del sistema pensionistico per garantire l’equilibrio fra entrate e uscite (Cfr. il glossario). Attualmente sono due i sistemi di finanziamento applicati: • a ripartizione • a capitalizzazione Sistema a ripartizione Questo sistema si basa sul finanziamento delle pensioni correnti (ossia di chi va in pensioni oggi) con i contributi versati dai lavoratori attivi (ossia da coloro che attualmente svolgono un'attività lavorativa). L'eventuale gap, ossia differenza, fra entrate e uscite del sistema pensionistico viene colmato mediante l'intervento dello Stato. Questo sistema possiamo dire che sigla teoricamente un patto fra generazioni diverse, nel senso che la generazione corrente provvede ai bisogni previdenziali della generazione già entrata in pensione (ossia che ha lavorato in passato). I principali rischi cui va incontro il sistema a ripartizione sono legati: • all'invecchiamento della popolazione, poichè si riduce in tal modo il numero dei lavoratori attivi a fronte di un numero sempre più elevato di persone che vanno in pensione; • a un eventuale ristagno dell'economia del Paese, che implica un più ridotto tasso di occupazione e, quindi, una minore possibilità di coprire il fabbisogno previdenziale; • a una atteggiamento politico che avalla la possibilità di garantire la continuità temporale di questo meccanismo e il permanente intervento dello Stato. Sistema a capitalizzazione Questo sistema, introdotto dalla l.n.335/1995 (la cosiddetta legge Dini), si basa sul finanziamento individuale delle pensioni, nel senso che ogni individuo percepirà in futuro una pensione commisurata ai contributi versati nell'arco della sua vita lavorativa; questi contributi vengono accantonati in conti individuali e investiti nel mercato finanziario in attività fruttifere, garantendo in questo modo dei rendimenti che andranno a sommarsi ai contributi medesimi. Il sistema a capitalizzazione opera, quindi, una redistribuzione del reddito individuale tra periodi di tempo diversi nell'ambito della vita di una persona; per questo motivo si dice che esso attua una redistribuzione intragenerazionale del reddito. I principali rischi del sistema a capitalizzazione sono di tipo economico poichè dovuti essenzialmente: • all'instabilità dei mercati finanziari, che potrebbe ridurre il valore dei contributi e gli eventuali rendimenti derivanti dagli investimenti dei contributi medesimi in attività fruttifere; • all'inflazione, in grado di comprimere il valore reale dei contributi accumulati nel corso degli anni. IL TFRSi tratta di ciò che comunemente è conosciuto come “liquidazione”. Ogni anno il datore di lavoro accantona una quota pari all’incirca al 6,91% della retribuzione utile a tal fine: l’intera somma viene normalmente corrisposta al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Durante l’attività lavorativa sono, inoltre, consentite, anticipazioni del TFR per rispondere ad esigenze particolari del lavoratore quale, ad esempio, l’acquisto della prima casa. Il rendimento del TFR è basato su un meccanismo collegato all’inflazione e, di conseguenza, negli ultimi anni esso si è attestato intorno al 2%. Destinare il proprio TFR a forme previdenziali complementari significa scegliere un fondo pensione nel quale trasferire la propria liquidazione sperando di ottenere dei rendimenti più elevati rispetto a quelli che lo stesso avrebbe se fosse lasciato in azienda. Esistono diversi tipi di fondi: la distinzione più importante è quella fra fondi collettivi o ad adesione collettiva (che possono a loro volta distinguersi in chiusi e aperti) e fondi individuali. Fondi collettivi I fondi collettivi chiusi o negoziali sono così denominati in quanto possono essere istituiti in seguito a contratti o accordi collettivi. Ad essi possono aderirvi i lavoratori appartenenti a una data azienda o a una specifica categoria contrattuale. I fondi collettivi aperti sono istituiti da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie assicurative e società di gestione del risparmio. Destinatari di questa tipologia di fondi sono: i lavoratori dipendenti, autonomi, i liberi professionisti e i soci di cooperative. L’adesione a uno o più fondi aperti può avvenire anche su base collettiva in seguito ad accordi stipulati tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Fondi individuali I fondi individuali o personali sono forme previdenziali che si realizzano con l’adesione del soggetto a un fondo aperto oppure a un PIP. Tfr è l’acronimo di Trattamento di fine rapporto, termine introdotto per la prima volta dalla legge n. 297/1982 con la quale è stata abrogata la precedente disciplina civilistica (art. 2120 e seguenti del codice civile del 1942), sostituendo all’indennità di anzianità questo istituto. Il nuovo testo dell’art. 2120 c.c. dispone al primo comma: “In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto”. In termini generali il Tfr si può definire come quella parte di retribuzione, accantonata dal lavoratore nel corso degli anni, che gli viene corrisposta alla cessazione della sua attività. Natura giuridica Dalla definizione codicistica del Tfr si possono desumere alcuni elementi peculiari che contraddistinguono la natura di questo istituto. Anzitutto si evince come il Tfr possa reputarsi un credito retributivo che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro. In secondo luogo, al trattamento di fine rapporto viene riconosciuta la natura di retribuzione differita poiché il prestatore di lavoro può esigere il pagamento della somma di denaro a lui spettante soltanto nel momento in cui cessa l’attività lavorativa; prima di tale momento la somma maturata nel corso degli anni rimane a disposizione del datore di lavoro, salvo i casi di anticipazione. Infine, il Tfr ha carattere di retribuzione accantonata, laddove l’operazione di accantonamento fa riferimento alla maturazione del credito del lavoratore durante il periodo di svolgimento della sua prestazione. Funzioni La principale finalità del TFR risiede nell’obiettivo di garantire al lavoratore, mediante un cuscinetto di liquidità, la possibilità di fronteggiare le difficoltà economiche conseguenti alla cessazione dell’attività lavorativa. In tal senso si parla usualmente di funzione di ammortizzatore sociale svolta da questo istituto. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza il trattamento di fine rapporto ha carattere retributivo con funzione previdenziale (cfr. corte cost n. 243 del 19.5.93), in quanto l’importo accantonato viene erogato soltanto in determinate circostanze. Tfr e previdenza complementare Per lo sviluppo della previdenza complementare il Tfr svolge un ruolo centrale poiché consiste nel principale strumento di finanziamento dei fondi pensione. Ciò accade nei casi in cui il lavoratore ha deciso di destinare il trattamento di fine rapporto che maturerà a partire dal 1° gennaio 2007 alle forme di previdenza complementare piuttosto che lasciarlo in azienda. In quest’ultimo caso il lavoratore può sempre revocare la sua scelta e destinare il Tfr, in un momento futuro, a questa funzione. Destinatari L’art. 2120 c.c. indica come destinatari del Tfr esclusivamente i lavoratori subordinati e, di conseguenza esclude dalla sua applicazione le altre categorie lavorative (ad esempio i lavoratori a progetto). Tuttavia, la legge n. 335/95 ha disposto che il Tfr venga esteso gradualmente anche ai dipendenti pubblici, i quali potevano sino all’approvazione della predetta legge, avvalersi di istituti diversi (ad esempio, l’indennità di buona uscita o di premio di servizio, il trattamento di quiescenza per i dipendenti del parastato e per gli enti di ricerca, etc). Il questo caso il Tfr viene gestito virtualmente dall’Inpdap (oppure dagli enti pubblici non economici o dagli enti di ricerca e sperimentazione per i dipendenti non soggetti alla iscrizione all’Inpdap) e verrà trasformato in reale all’atto della cessazione del servizio. Le modalità di calcolo La quota netta da destinare annualmente al trattamento di fine rapporto risulta pari al 6,91% della retribuzione utile al fine del Tfr a sua volta divisa per 13,5. Per comprendere come si giunge a questa percentuale (6,91%), supponiamo di effettuare il calcolo su un valore della retribuzione annua pari a 100, valore che ci consente di esprimere il risultato in termini percentuali. Se dividiamo 100 per 13,5 otteniamo come risultato 7,41 che rappresenta la percentuale che dobbiamo applicare alla retribuzione utile. Esempio: ipotizziamo che in un anno il lavoratore abbia percepito una retribuzione utile ai fini del Tfr pari a euro 15.000. Se dividiamo questa cifra per 13,5 otteniamo il valore di euro 1.111. Lo stesso risultato si raggiunge se moltiplichiamo la medesima retribuzione, ossia 15.000, per 7,41% (ossia per 0,0741). Alla percentuale di 7,41% bisogna detrarre I casi di scioglimento del matrimonio sono disciplinati dalla legge n.898/70, modificata nel 1987 dalla l.n.74 denominata “Nuovi casi di scioglimento di matrimonio”. L’art. 16 di quest’ultima legge ha previsto l’introduzione dell’art. 12-bis nella l.n.898/70, articolo che disciplina le modalità di ripartizione del trattamento di fine rapporto fra i coniugi divorziati. Requisiti indispensabili L’art. 12-bis richiede l’esistenza di determinati requisiti, ritenuti indispensabili per garantire al coniuge divorziato una parte del TFR spettante all’ex coniuge. In particolare, è necessario che: • la fine del matrimonio sia attestata da una apposita sentenza di scioglimento dello stesso che disponga la cessazione degli effetti civili; • il coniuge non percepisca altri redditi oltre l’assegno di divorzio; • il coniuge non sia convolato a nuove nozze. Diritti del coniuge divorziato Nel caso in cui sussistono i requisiti sopra elencati, l’art. 12-bis della l.n.898/70 attribuisce al coniuge divorziato diverse azioni d’intervento. Anzitutto, egli ha diritto ad ottenere la liquidazione del 40% di Tfr spettante all’ex coniuge. In secondo luogo, il divorziato può rivolgersi al datore di lavoro dell’ex coniuge per ottenere la somma spettante per legge. Questo diritto lo si può fare valere presso il Tribunale competente anche nei casi in cui l’ex coniuge si rifiuta di corrispondere l’importo dovuto. Calcolo della quota di TFR La quota di TFR spettante all’ex coniuge, pari al 40%, si calcola prendendo in considerazione esclusivamente gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. In maniera più dettagliata, bisogna procedere con il seguente calcolo: • dividere il TFR per il numero di anni lavorativi; • moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (vengono inclusi in questo calcolo anche gli anni della separazione legale, fino all’ottenimento della sentenza di scioglimento del matrimonio); • calcolare sul valore ottenuto il 40%, ottenendo così la quota di TFR che il coniuge divorziato ha diritto ad ottenere. TOP TFR e anticipazioni Il Tfr è un cuscinetto di liquidità di cui può disporre il lavoratore alla cessazione della sua attività per fronteggiare le esigenze personali nel successivo periodo di inattività. Tuttavia, la legge n.297/82 ha previsto alcuni casi particolari in cui il lavoratore può esigere anticipatamente, ossia prima della data di risoluzione del rapporto di lavoro, una parte del Tfr a lui spettante in qualità di credito retributivo o retribuzione differita (cfr. articolo La disciplina del Tfr: natura, funzioni e modalità di calcolo). Cause giustificative per l'anticipazione Sono complessivamente tre le cause in grado di giustificare una eventuale anticipazione del Tfr da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta. Esse sono imputabili a: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli documentato con atto notarile; congedi parentali e formativi. Le prime due cause sono disciplinate dall'art. 2120, 8° comma del codice civile, mentre la terza è stata introdotta dall'art. 7 della l.n. 53/2000, confluito nell'art. 5 del d.lgs.n.151/2001. Requisiti e limiti Per ottenere un'anticipazione del Tfr è necessario che siano rispettati, sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro, determinati requisiti. Il lavoratore può fare una richiesta di anticipazione soltanto se: ha svolto almeno 8 anni di servizio; se questo servizio è stato svolto presso la medesima azienda (anche se nella stessa si sia verificato un eventuale cambio dei datori di lavoro); se è la prima volta ad effettuare questa richiesta, poichè la stessa può essere presentata soltanto una volta nell'arco del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro nell'evadere la richiesta del lavoratore deve rispettare ogni anno il più basso tra i seguenti due limiti: il 10% degli aventi diritto a presentare la richiesta di anticipazione (ossia coloro che rispettano i requisiti di cui sopra); il 4% del numero totale dei dipendenti. Questi limiti evidenziano l'importanza del Tfr quale strumento di autofinanziamento del datore di lavoro, che assume una valenza prioritaria rispetto alle eventuali esigenze del lavoratore. Indipendentemente dai predetti requisiti e limiti il lavoratore, secondo quanto disposto dalla normativa, può richiedere l'anticipazione di una quota non superiore al 70% del Tfr a lui spettante in caso di ipotetica risoluzione del rapporto di lavoro all'atto della richiesta. Ciò non preclude l'eventuale decisione, da parte del datore di lavoro, di anticipare una percentuale superiore al 70%. Quando il datore di lavoro non è tenuto all'anticipazione del Tfr Il datore di lavoro non è tenuto all'anticipazione del Tfr quando l'azienda: ha un numero di dipendenti inferiore a 25 dipendenti, perchè in questo caso anche una sola richiesta di godimento di un dipendente (ossia il 4% di 25) non permetterebbe di ottenere un numero intero ma una frazione (ossia inferiore a 1) di dipendenti aventi diritto; si trova in uno stato di crisi dichiarato dall'autorità competente; ha fatto ricorso all'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. LE PENSIONIIn un’epoca, come quella odierna, caratterizzata dalla diffusa esigenza di benessere individuale, inteso come migliore qualità della vita, concreta disponibilità di risorse economiche e affermazione del prestigio sociale, anche il “benessere della collettività” acquista un valore sempre più rilevante. Quest’ultima tipologia di benessere non è legata soltanto alle categorie già citate per il singolo individuo, ma dipende anche dalle politiche e dagli interventi normativi a tutela della collettività, che si possono sintetizzare con il termine “Welfare State” , o, in italiano, “Stato sociale” . Welfare State: assistenza e previdenza per i cittadini Il Welfare State è l’insieme delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate da un Paese a favore dei propri cittadini. Sono, quindi, due gli elementi costitutivi dello Stato sociale: l’assistenza e la previdenza, ognuno dei quali è destinato a tutelare determinati bisogni. Quasi due secoli di vita L’esigenza d’introdurre norme specifiche in materia di protezione sociale si manifesta in Italia nella seconda metà dell’'800, insieme all’affermarsi di importanti cambiamenti nella struttura economica e sociale del Paese, tra i quali il passaggio dall’economia agricola a quella industriale, il fenomeno dell’urbanizzazione e la formazione della classe operaia. Sotto il profilo giuridico la nascita ufficiale del sistema di protezione sociale risale al 1898, con l’approvazione della legge n. 80, che introduce obbligatoriamente l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai dell’industria. Prima di tale data, pur in assenza di specifici riferimenti normativi, esistevano forme di solidarietà realizzate dalle società di mutuo soccorso a favore dei lavoratori appartenenti a una determinata categoria professionale. Benessere per tutti Il benessere sociale ed economico di tutti i cittadini diventa l’obiettivo principale dello Stato sociale, che si basa sui principi di equità e solidarietà. Per raggiungere questo obiettivo diventa necessario, per un Paese, svolgere la funzione di redistribuzione della ricchezza nazionale, sia fra le diverse classi sociali sia a livello territoriale, in modo da ridurre le disuguaglianze socio-economiche esistenti fra i cittadini. I modelli sono due Esistono in Europa due principali modelli di Welfare State: universalistico e marginale (o occupazionale). Il modello universalistico, come si dice la parola, propone una estesa tutela del cittadino e si preoccupa di fronteggiare ogni eventuale bisogno del cittadino assistendolo, mediante opportune prestazioni, in ogni sua esigenza fisica, sociale ed economica. Questo modello, adottato in Inghilterra, si basa su una logica estensiva del sistema di protezione sociale. Il modello marginale (o occupazionale) è così denominato in quanto restringe l’intervento dello Stato alla sola categoria dei lavoratori. Ma in Italia… La scelta italiana di Welfare State risulta intermedia tra i due modelli appena descritti, poiché include sia le necessità legate ad una situazione di bisogno, sia le esigenze dettate da motivazioni occupazionali. In sostanza il modello italiano di protezione sociale si basa, come precedentemente affermato, su due elementi quali l’assistenza e la previdenza. Aldilà della scelta, più o meno discussa, del modello di Stato sociale, l’attuale dibattito istituzionale si concentra sull’esigenza di realizzare un equilibrato trade-off (o bilanciamento) tra spesa sociale e sviluppo economico. Infatti, se da un lato vi sono le opinioni di coloro che reputano la spesa sociale come principale ostacolo a un più deciso take-off (o decollo) dell’economia italiana, dall’altro lato vi sono i sostenitori dell’intervento sociale dello Stato reputato condizione indispensabile per uno sviluppo socio-economico più stabile e duraturo. Il sistema pensionistico pubblico, che ha nel nostro ordinamento carattere obbligatorio, provvede mediante gli enti previdenziali all’erogazione delle prestazioni pensionistiche attualmente calcolate con il sistema a ripartizione. Il carattere obbligatorio di questo sistema evidenzia la necessità, da parte dello Stato, di erogare ai cittadini delle prestazioni basilari, che risultano indispensabili per la loro vita. Motivazioni I motivi che fanno sorgere per i cittadini il diritto a chiedere l’erogazione della pensione (Cfr. glossario per la definizione di pensione) sono: • la cessazione dell’attività lavorativa; • la mancanza, totale o parziale, della capacità lavorativa; • la morte del lavoratore Diverse tipologie Le tipologie di pensione riconducibili alla cessazione dell’attività lavorativa sono: • la pensione di vecchiaia: erogata ai cittadini alla cessazione dell’attività lavorativa, a condizione che essi maturino determinati requisiti anagrafici e contributivi; • la pensione di anzianità: erogata ai cittadini anche prima di aver maturato i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione di vecchiaia; in questo caso è usualmente necessario il versamento di un numero di contributi più elevati rispetto a quelli richiesti per la pensione di vecchiaia. Strettamente connesse alla riduzione della capacità lavorativa sono: • la pensione di invalidità: erogata ai cittadini per i quali sia stata accertata la riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, a condizione di avere versato almeno 5 anni di contributi; • la pensione di inabilità: erogata ai soggetti incapaci di svolgere qualsiasi attività lavorativa. In caso di morte del lavoratore ai superstiti spettano: • la pensione di reversibilità: nel caso in cui il soggetto deceduto era percettore della pensione di vecchiaia, oppure di anzianità o di inabilità; • la pensione indiretta: nel caso in cui il soggetto deceduto svolgeva ancora l’attività lavorativa, a condizione di avere versato almeno 15 anni di contributi; nel caso in cui si trattava di un soggetto invalido, gli anni di contribuzione necessari sono soltanto cinque. IL RISCATTO DELLA LAUREAI lavoratori (dipendenti e autonomi) che abbiano conseguito il titolo di laurea (anche all’estero, se la corrispondente laurea è riconosciuta in Italia) possono riscattare il periodo corrispondente al corso legale degli studi universitari (con esclusione degli anni fuori corso) purché gli stessi periodi non siano già stati coperti da altra contribuzione in relazione ad eventuale attività lavorativa svolta. Sono riscattabili, oltre alla laurea triennale e a quella specialistica, anche il dottorato di ricerca e i diplomi di laurea. |